FAQ

[Tassa automobilistica]

Cosa succede se il rivenditore invia la PEC oltre il termine perentorio previsto dalla vigente normativa?

Se la PEC contenente l’elenco dei veicoli e la ricevuta di pagamento è inviata oltre i termini perentori (maggio, settembre o gennaio), la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica entra in vigore non già dalla data in cui il rivenditore ha preso in carico il veicolo, ma dalla data di invio della PEC. Di conseguenza, la tassa automobilistica è comunque dovuta per i veicoli con scadenza di pagamento compresa tra la data di presa in carico e la data di invio della PEC. Per esempio, se il veicolo è acquistato dal rivenditore in data 15/03 e il periodo tributario in corso è maggio – aprile ed il veicolo viene inserito con data carico 15/03 nell’elenco del 1° quadrimestre dell’anno, il quale però viene consegnato in ritardo (ad esempio il 6 giugno anziché entro fine maggio), sarà dovuto il periodo tributario maggio – aprile, mentre la sospensione decorrerà dal mese di maggio, a condizione che il veicolo non sia venduto o radiato prima di tale data. Per ulteriori informazioni in merito si consiglia di consultare la relativa circolare.

[Tassa automobilistica]

Con quali modalità deve essere presentata la richiesta di sospensione?

La richiesta deve essere presentata con cadenza quadrimestrale, entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre di riferimento. Sono quindi previste le seguenti scadenze:

1. quadrimestre (gennaio-aprile), richiesta nel mese di maggio;

2. quadrimestre (maggio-agosto), richiesta nel mese di settembre;

3. quadrimestre (settembre-dicembre), richiesta nel mese di gennaio.

Tramite il programma “RIVENDI”, scaricabile sul sito di Agenzia delle Entrate, deve essere generato l’elenco dei veicoli acquisiti e rivenduti nel quadrimestre di riferimento. In seguito, deve essere corrisposto tramite il portale dei pagamenti “ePayS” il diritto fisso pari a euro 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita. Non è, invece, dovuto alcun importo per i veicoli rivenduti. Infine, l’elenco generato con il programma “RIVENDI” e la ricevuta rilasciata dal portale “ePayS” devono essere inviate via PEC a una Delegazione ACI oppure un’agenzia di pratiche auto autorizzata presenti sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida alla disciplina dell’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica provinciale per “giacenza rivenditori”.

[Tassa automobilistica]

Ho acquistato un veicolo c.d “ecologico” usato. Posso comunque beneficiare delle esenzioni/agevolazioni?

Sì, tuttavia l’esenzione viene applicata a decorrere dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Di conseguenza, è possibile beneficiarne entro il termine dei tre o cinque anni a partire da tale data. L’esenzione viene applicata anche ai veicoli acquistati fuori provincia.

[Tassa automobilistica]

Mi è stata riconosciuta l’esenzione a favore di soggetti con disabilità. In seguito, ho cambiato veicolo. Devo comunicare ad Alto Adige Riscossioni la targa del nuovo veicolo, affinché venga trasferita l’esenzione?

Sì, il trasferimento dell’esenzione dal precedente al nuovo veicolo non avviene d’ufficio, ma solo su richiesta del contribuente.

[Tassa automobilistica]
Come posso presentare la domanda di rimborso della tassa automobilistica?
La domanda può essere presentata compilando il seguente modulo.
[Tassa automobilistica]

Quali esenzioni e agevolazioni sono previste per i veicoli c.d. “ecologici” (veicoli elettrici o con alimentazione a idrogeno/GPL/metano o ibrida elettrica/termica)?

Sono previste le seguenti esenzioni:

-       Veicoli elettrici: Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni a partire dalla data di immatricolazione. In seguito, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto a un quarto della tassa automobilistica altrimenti prevista per i veicoli alimentati a benzina o gasolio (tariffa classe euro 6).

-       Veicoli con alimentazione (doppia o esclusiva) a idrogeno, GPL o metano: Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni a partire dalla data di immatricolazione. In seguito, inoltre, per i veicoli alimentati esclusivamente a GLP o metano l’importo della tassa è ridotto a un quarto della tassa automobilistica altrimenti prevista per i veicoli alimentati a benzina o gasolio (tariffa classe euro 6).

-       Veicoli con alimentazione ibrida elettrica/termica: Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni a partire dalla data di immatricolazione. L’esenzione è prolungata a cinque anni per i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiore a 30 grammi al chilometro.

[Tassa automobilistica]

Cosa devo fare se non ho pagato la tassa automobilistica alla scadenza fissata (ritardo nel pagamento)?

La tassa può essere pagata anche in seguito alla scadenza di pagamento, tuttavia, l’importo complessivo dovuto è comprensivo di una sanzione ridotta (fino al 5% della tassa non versata, a seconda della data del pagamento) e degli interessi legali.

In seguito all’apertura della procedura di riscossione coattiva, la quale avviene nel terzo anno successivo alla scadenza di pagamento, viene applicata la sanzione piena pari al 30% della tassa non versata, oltre agli interessi legali.

[Tassa automobilistica]

Devo presentare domanda per poter beneficiare delle esenzioni/agevolazioni?

No, l’esenzione/agevolazione in questione viene inserita in automatico sulla base dei dati contenuti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

[Tassa automobilistica]

Mi è stato rubato il veicolo: posso recuperare la tassa automobilistica già versata?

Sì, a chi perde il possesso del veicolo per furto (previa annotazione al PRA della relativa denuncia) è riconosciuto il diritto al rimborso per i mesi di mancato godimento del veicolo, successivi a quello del furto. Il rimborso avviene successivamente alla scadenza della tassa, previa dichiarazione del proprietario di non essere rientrato nel possesso del veicolo.

Se il furto si è verificato entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica provinciale, questa non è dovuta, oppure, se la stessa è già stata versata, se ne può chiedere il rimborso totale previa presentazione delle relative formalità al PRA.

[Tassa automobilistica]

Per i veicoli destinati alla rivendita si applica la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica?

Sì, per tali veicoli è prevista la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica per l’intero periodo in cui questi ultimi vengono consegnati a un rivenditore, a condizione che il rivenditore provveda ad effettuare tutti i relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa. Il pagamento è, tuttavia, comunque dovuto se il veicolo viene consegnato nel mese di pagamento del tributo oppure in caso di primo pagamento.

Società

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