L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica viene concessa nei seguenti casi:
- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 3, comma primo, legge n. 104/1992). (Il veicolo deve essere dotato di adattamenti funzionali alla guida da parte del disabile o al suo trasporto indicati nella carta di circolazione.)
- Disabilità grave (art. 3, comma terzo, legge n. 104/1992): grave limitazione della capacità di deambulazione oppure pluriamputazioni.
- Cecità assoluta o parziale o ipovedente grave (legge n. 138/2001, legge n. 342/2000).
- Sordità dalla nascita o da prima dell’apprendimento della lingua parlata (legge n. 381/1970, legge n. 342/2000).
- Handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento (art. 3, comma terzo, legge n. 104/1992).
- Sindrome di Down
La condizione di portatore di handicap deve risultare da certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche.