La riscossione è un «servizio pubblico»

di Giuseppe Debenedetto, fonte "IlSole24Ore" del 18.11.2014

La riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un servizio pubblico. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5284/2014, evidenziando che la decisione sulle modalità di gestione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura di gara, rientrano nella competenza del consiglio comunale come previsto dall'articolo 42, lettera e) del Dlgs 267/2000.

La controversia
In realtà la natura dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate è sempre stata molto controversa e non si è ancora formata una posizione unanime. Per la giurisprudenza maggioritaria si tratta di un servizio pubblico locale (Consiglio di Stato 5461/11, 236/06, 5318/05; Tar* Brescia 827/11; Tar Catania 621/10; Tar Napoli 1458/08); per l'Antitrust e altra giurisprudenza è un'attività meramente strumentale (AS580, 581 e 596/09; Tar Toscana 377/11, Corte dei Conti Toscana 15/11); per l'Anci** si tratta invece di una pubblica funzione (nota del 13 settembre 2010). Ora con la decisione 5284/2014 del Consiglio di Stato si rafforza la tesi a favore del servizio pubblico, peraltro in linea con la giurisprudenza comunitaria che ritiene applicabile all'attività di riscossione la "direttiva servizi" 2006/123 (conclusioni avvocato generale Ue del 16 novembre 2011 e sentenza della Corte Giustizia Ue del 10 maggio 2012).

Le conseguenze
Occorre però chiedersi quali siano le conseguenze per i comuni e i concessionari del servizio. Va subito chiarito che la questione definitoria non incide sulla procedura di affidamento delle attività in oggetto, dal momento che l'articolo 52 del Dlgs 446/97 impone il rispetto della disciplina vigente sui servizi pubblici locali. Disciplina tuttavia caduta sotto la scure della Corte costituzionale (sentenza 199/12), più volte modificata e tuttora in fase di assestamento. A parte la procedura di gara (normata dal Dlgs 163/06 in attesa che vengano recepite le direttive Ue 23 e 24/2014), l'inquadramento dell'attività di riscossione nell'ambito dei pubblici servizi ha come conseguenza l'applicazione di tutte le disposizioni riferite ai soggetti incaricati di pubblico servizio, che vengono equiparati alla Pubblica amministrazione: ci si riferisce in particolare ai delitti contro la Pubblica amministrazione (peculato, concussione, abuso d'ufficio, eccetera) e ai reati dei privati contro la Pubblica amministrazione (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione pubblico servizio, eccetera).

L'autocertificazione
Inoltre, risulterebbe applicabile la normativa sull'autocertificazione (Dpr 445/2000), evitando così di chiedere ai cittadini-contribuenti e alle imprese-contribuenti la produzione di certificati in vigenza dell'obbligo di accettare l'autodichiarazione e di richiedere d'ufficio le relative informazioni all'amministrazione competente. Si tratta di conseguenze operative rilevanti, pertanto la questione andrebbe definitivamente chiarita con la riforma della riscossione prevista dall'articolo 10 della legge delega n. 23/2014, che tra l'altro utilizza indifferentemente i termini «funzioni» e «servizi». Riforma che al momento tarda però a tradursi in decreti attuativi, al punto che la legge di stabilità prevede un'ulteriore proroga della situazione attuale: una proroga di sei mesi che non pare sufficiente a risolvere tutti i problemi attualmente in campo.

fonte: IlSole24Ore - 18.11.2014

*Tar: Tribunale amministrativo regionale
**ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani

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