Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è il procedimento per recuperare forzatamente somme dovute nei confronti della Pubblica Amministrazione, quando i pagamenti non sono stati effettuati spontaneamente entro i termini stabiliti.

Tra i provvedimenti adottati nell’ambito di questo procedimento rientrano, tra gli altri:

  • ingiunzioni di pagamento e avvisi di presa in carico;
  • solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento;
  • pignoramenti di stipendi, conti correnti bancari o beni patrimoniali;
  • preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli o di iscrizione di ipoteca sugli immobili.

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Rateazione

Gli atti della riscossione in fase coattiva (ingiunzioni di pagamento, avvisi di presa in carico, intimazioni, solleciti, preavvisi di fermo e ipoteca, pignoramenti ecc.) possono essere pagati ratealmente in caso di temporanea difficoltà economica tale da non riuscire a pagare in un’unica soluzione gli importi dovuti.

È rateizzabile il debito in essere verso l’ente creditore/gli enti creditori. Gli interessi e le spese derivanti dalle procedure di riscossione coattiva vengono ripartiti su ogni singola rata in quota costante.
L’importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 30. Il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a:

  • 72 rate per importi fino a euro 10.000;
  • 120 rate per importi superiori a euro 10.000.

Le rate sono di importo costante con applicazione del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”.

Gli oneri dovuti, ad esempio le spese di notifica e gli interessi di mora pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali fino alla data di presentazione della domanda di rateazione, vengono ripartiti su ogni singola rata in quota costante.
Su ogni singola rata viene inoltre applicato l’interesse di rateazione che corrisponde al tasso legale aumentato di un punto percentuale.

Per la richiesta di rateazione di importi fino a € 120.000 è sufficiente compilare l’apposito modulo:

Modulo richiesta rateazione di importi fino a € 120.000

Per la domanda di rateazione di importi superiori a € 120.000, la modulistica da compilare è la seguente ed è necessario documentare lo stato di temporanea difficoltà economica.
L’adesione alla rateazione è comunque preclusa ai soggetti giuridici che si trovino in stato di liquidazione, oppure che abbiano depositato:

  • un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare);
  • un’istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter della Legge fallimentare;
  • una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare);
  • una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012).

Per ricevere il modulo da compilare per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata o in altri regimi fiscali semplificati per importi superiori a 120.000 euro prego rivolgersi alla Società.

Per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata o in altri regimi fiscali semplificati, l’accesso alla rateazione di importi superiori ad euro 120.000 è possibile se il debito è superiore al 20% del patrimonio mobiliare del debitore al 31 dicembre dell’anno antecedente la richiesta di rateazione.
Il patrimonio mobiliare del debitore è calcolato sommando il valore della giacenza media dei depositi e conti correnti postali, bancari e delle carte di credito prepagate ai fini ISEE e il valore complessivo delle altre forme di patrimonio mobiliare (Bot, Fondi patrimoniali, Carte di credito prepagate senza Iban, ecc.).
È pertanto necessario allegare all’istanza la documentazione rilasciata da Banche o altri intermediari finanziari da cui risulti il valore della giacenza media dei depositi e conti correnti postali, bancari e delle carte di credito prepagate ai fini ISEE e il valore complessivo delle altre forme di patrimonio mobiliare (Bot, Fondi patrimoniali, Carte di credito prepagate senza Iban, ecc.).

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra non comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la stessa potrà essere valutata in base al verificarsi delle sotto indicate circostanze:

  1. la cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
  2. la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto alla consistenza del patrimonio mobiliare di cui sopra;
  3. pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
  4. decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
  5. nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
  6. eventi provocati da forza maggiore (da indicare in dettaglio);
  7. improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
  8. cessazione dell’attività della ditta (risultante dal Registro Imprese);
  9. eventuali altri motivi.

Le circostanze appena descritte devono essere opportunamente documentate.

Per ricevere il modulo da compilare per le ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone e di capitali, altri enti o associazioni in caso di rateazioni per importi superiori a 120.000 euro prego rivolgersi alla Società.

Per le ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone e di capitali, altri enti o associazioni, in caso di rateazioni per importi superiori a 120.000 euro la situazione di temporanea difficoltà economica viene invece determinata dall’indice di liquidità, calcolato in base al rapporto tra la somma delle liquidità immediate e differite e le passività correnti dell’impresa. I dati ai fini di tale calcolo si devono riferire all’ultimo bilancio approvato/redatto.
Il valore dell’indice di liquidità definisce l’accesso alla dilazione di pagamento in base ai valori indicati nella seguente tabella.

Debito (Carico) da rateizzareIndice di liquiditàRateazione
da € 120.001 a € 500.001fino a 1,5SI
oltre a € 500.001fino a 2SI

È pertanto necessario allegare alla domanda di rateazione il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità (per le ditte individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, gli altri enti o associazioni il prospetto deve essere sottoscritto da un soggetto appartenente alle sotto indicate categorie (*)) – il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità si trova allegato al modulo per la richiesta di rateazione di cui sopra.

(*) Categorie abilitate alla firma del prospetto:
revisori dei conti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili depositari delle scritture contabili del richiedente, studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori dei conti

Nel caso in cui l’indice di liquidità di cui sopra non comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la stessa potrà essere valutata in base al verificarsi delle sotto indicate circostanze:

  1. eventi provocati da forza maggiore;
  2. improvvise ed oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
  3. cessazione dell’attività della ditta/società (risultante dal Registro Imprese);
  4. eventuali altri motivi.

Le circostanze appena descritte devono essere opportunamente documentate.

La domanda da parte di imprese e professionisti può essere presentata esclusivamente:

La domanda da parte di persone fisiche ed altri soggetti (enti, fondazioni, associazioni, condomini ecc.) può essere presentata in diversi modi:

  • con email all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se si è titolari di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3° piano.

La trasmissione del piano di rateazione a imprese e professionisti può avvenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata).

Il piano di rateazione può essere invece trasmesso/ritirato da parte di persone fisiche ed altri soggetti (enti, fondazioni, associazioni, condomini ecc.) in diversi modi:

  • via PEC (posta elettronica certificata);
  • per posta raccomandata;
  • di persona, previo contatto telefonico/email da parte della Società, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, in Via Macello 53/b, 3° piano. È possibile ritirare personalmente la documentazione oppure incaricare un’altra persona. In quest´ultimo caso, al momento della presentazione della domanda di rateazione, è necessario compilare la delega riportata nell’ultima pagina del relativo modulo, oppure la persona incaricata dovrà presentare una delega al momento del ritiro del piano di rateazione (vedasi modulo “Delega – Riscossione coattiva” nella sezione Tributi e oneri – Riscossione coattiva – Richiesta documenti/estratto del debito e delega).
  • ordine permanente in conto corrente bancario per tutta la durata della rateazione – in questo caso è necessario compilare il mandato per addebito diretto SEPA all’interno della domanda di rateazione, oppure
  • Sistema pagoPA (*);

(*) utilizzando i codici di pagamento.

La rateazione decade in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, o comunque di tutte le rate, se il piano di rateazione ne prevede meno di otto.
In tal caso, l’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione e non può essere nuovamente rateizzato. Qualora si abbia già beneficiato di un altro piano di rateazione precedentemente concesso da parte della Società e poi decaduto a causa del mancato rispetto dello stesso, potrà essere richiesta una nuova rateazione esclusivamente per debiti non compresi nel piano decaduto.

Sospensione legale della riscossione

(Art. 7 dei Regolamenti sulla riscossione coattiva degli Enti soci di Alto Adige Riscossioni Spa e art. 1, commi da
537 a 543, della legge 24.12.2012 n. 228)

La richiesta di pagamento contenuta nell’atto d’ingiunzione di pagamento, o negli atti della procedura cautelare (es. comunicazione preventiva d’iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati) o esecutiva (es. pignoramento presso terzi), può essere sospesa:

  • (i) in via amministrativa da parte dell’ente creditore;
  • (ii) in via giudiziale a seguito di provvedimento del Giudice adito;
  • (iii) su iniziativa del contribuente, presentando apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 543 della legge n.228/2012, direttamente ad Alto Adige Riscossioni Spa.

La dichiarazione per la sospensione può essere presentata ad Alto Adige Riscossioni Spa qualora venga documentato che le somme richieste dall’ente creditore tramite l’atto d’ingiunzione o altro atto della procedura cautelare/esecutiva emesso dalla società siano interessate da:

  • a) prescrizione o decadenza del diritto sotteso intervenute in data antecedente a quella in cui le posizioni da riscuotere sono rese esecutive dall’ente creditore;
  • b) un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
  • d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in giudizio al quale Alto Adige Riscossioni Spa non ha preso parte;
  • e) da un pagamento effettuato in favore dell’ente creditore, riconducibile al debito che ha generato l’atto in oggetto in data antecedente alla trasmissione alla società di riscossione della posizione da riscuotere.

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di riscossione che si contesta (es. ingiunzione di pagamento oppure atto della procedura cautelare o esecutiva) mediante trasmissione ad Alto Adige Riscossioni del seguente modulo debitamente compilato:

Dichiarazione

Tale modulo dovrà essere accompagnato dalla documentazione completa che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza ecc.). Si precisa che la produzione parziale della documentazione non è ammessa (es. non è possibile trasmettere una sola pagina di una sentenza composta da un numero superiore di pagine).
Attenzione: per gli atti che sono stati notificati direttamente dall’ente creditore (quindi, non notificati da Alto Adige Riscossioni Spa), per gli atti notificati dalla società da più di 60 giorni, nonché per semplici avvisi o solleciti di pagamento inviati da Alto Adige Riscossioni Spa, non è possibile chiedere la sospensione ai sensi della legge 228/2012. Inoltre, la reiterazione della dichiarazione sopra citata non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

La domanda può essere presentata in diversi modi:

  • con email all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se si è titolari di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3° piano.

Alto Adige Riscossioni Spa, in seguito a verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, provvede alla sospensione immediata della riscossione. Inoltre, entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione trasmette la stessa all’ente creditore al quale spetta l’esame della fondatezza della dichiarazione nel merito.

Entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l’ente creditore comunicherà all’istante a mezzo posta elettronica certificata (qualora l’indirizzo venga indicato nella dichiarazione) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’esame svolto, dando comunicazione ad Alto Adige Riscossioni Spa della conferma delle ragioni debitorie (in tal caso l’attività di riscossione coattiva sarà proseguita), oppure dello sgravio/annullamento/sospensione dell’atto oggetto della dichiarazione (in tal caso l’attività di riscossione coattiva non sarà proseguita).

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art. 1, comma 541, legge 228/2012).

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) è una misura cautelare con la quale viene vietato l’utilizzo di beni mobili (per esempio, un’automobile) con la trascrizione del provvedimento presso il Pubblico registro automobilistico (PRA).

Prima dell’iscrizione dello stesso il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo avviso l’interessato è invitato a mettersi in regola entro 30 giorni dalla notifica del preavviso e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà senza ulteriore comunicazione all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il veicolo può essere anche più di uno.

Il preavviso di fermo amministrativo può essere annullato e il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata.

È possibile chiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo qualora il proprietario del bene riesca a dimostrare di essere esercente di una professione o titolare di un’attività imprenditoriale e che l’utilizzo del veicolo in questione è inerente e funzionale all’esercizio di tale attività/professione. Deve essere dimostrato che il veicolo è indispensabile per l’esercizio di tale attività (ovvero senza tale bene l’attività non può essere esercitata) e che lo stesso sia rilevante ai fini del conseguimento dei ricavi derivanti da tale attività.

(Scarica il modulo "Istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale").

Per i casi in cui il veicolo è destinato all’utilizzo da parte di una persona disabile o al trasporto della stessa è possibile richiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo, nonché la cancellazione di un eventuale fermo iscritto mediante presentazione della seguente domanda: 

Istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo/cancellazione iscrizione fermo amministrativo sui veicoli ad uso di persone diversamente abili

All’istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare l’uso da parte di persone diversamente abili come ad esempio il libretto/la carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, e/o la fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992, e/o il fronte del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia pagato le somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

A seguito del fermo amministrativo:

  • il veicolo sottoposto al fermo non potrà circolare;
  • chiunque circoli con tale veicolo sarà soggetto alla sanzione amministrativa di pagamento stabilita dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992;
  • la Compagnia di Assicurazione in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali può far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

In caso di iscrizione del fermo amministrativo e successiva rateizzazione dei debiti per i quali il fermo è stato iscritto, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può chiedere ad Alto Adige Riscossioni Spa la sospensione del provvedimento di fermo, per poter circolare con il veicolo interessato.

A tal fine è necessario presentare apposita domanda alla società e allegare la quietanza dell’avvenuto pagamento della rata in questione (scarica il modulo "Istanza di sospensione del fermo" a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione). Verificato il pagamento della prima rata sarà annotata la sospensione al Pubblico Registro Automobilistico e verrà trasmesso all’interessato il provvedimento di sospensione concesso. La sospensione verrà rimossa e non sarà più possibile circolare con il veicolo interessato in caso di mancato rispetto delle scadenze del piano rateale e conseguente decadenza del provvedimento di rateazione.

Nel caso in cui per i debiti per i quali è stato iscritto il fermo amministrativo sia stata attivata anche una procedura di pignoramento presso terzi e il terzo abbia già dato avvio a regolari versamenti, in favore di Alto Adige Riscossioni Spa, delle somme pignorate, il debitore può chiedere alla società la sospensione del fermo, senza necessariamente chiedere una rateazione dei relativi debiti e pagare la prima rata.

A tal fine è sufficiente presentare alla società l’apposita domanda (scarica il modulo "Istanza di sospensione del fermo").

La sospensione del fermo verrà rimossa e non sarà più possibile circolare con il veicolo interessato, qualora la procedura di pignoramento presso terzi venga revocata per licenziamento o per altri motivi.

Il fermo verrà cancellato nel momento in cui tutti i debiti per i quali il fermo è stato iscritto saranno interamente saldati.

La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver pagato integralmente il debito. Alto Adige Riscossioni Spa, verificato il pagamento complessivo del debito, provvederà ad annotare il provvedimento di cancellazione del fermo amministrativo in modalità telematica nel Pubblico Registro Automobilistico, senza ulteriore comunicazione all’interessato.

Imprese e professionisti possono presentare la documentazione (p.e. istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo, istanza di sospensione ecc.) esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo se.aar.bz@legalmail.it.

Le persone fisiche ed altri soggetti (enti, fondazioni, associazioni, condomini, ecc.) possono presentare la documentazione in diversi modi:

  • con email all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se si è titolari di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3°piano.

Enti aderenti al servizio

Qui gli enti aderenti al servizio.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025

Richiesta documenti/estratto del debito e delega

È possibile chiedere l’estratto del proprio debito e ulteriori documenti quali, ad esempio:

  • copia degli atti emessi e/o dei relativi avvisi di pagamento pagoPA;
  • copia del piano di rateazione concesso;
  • copia della comunicazione di decadenza del provvedimento di rateazione.

Inoltre, se si sta pagando il proprio debito a rate è possibile corrispondere in un’unica soluzione il debito residuo o un determinato numero di rate chiedendo un codice unico per il pagamento tramite pagoPA.

La richiesta da parte di persone fisiche e altri soggetti (enti, fondazioni, associazioni, condomini, ecc.) può essere presentata in diversi modi:

  • con email all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se si è titolari di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3° piano.

La richiesta da parte di imprese e professionisti può essere presentata esclusivamente:

La richiesta può essere presentata con le sopra citate modalità compilando l’apposito modulo e allegando un documento d’identità in corso di validità:

Richiesta di documentazione riscossione coattiva

È possibile delegare un altro soggetto a:

  • chiedere e ricevere informazioni e documentazione relativi al proprio debito;
  • presentare domande di rateazione, sospensione, o altre domande relative al proprio debito;
  • ritirare eventuali comunicazioni e/o provvedimenti conseguenti alla presentazione di una domanda.

In tal caso deve essere presentata alla Società una delega con copia di un documento d’identità in corso di validità del/della delegante e delegato/a, compilando l’apposito modulo:

Delega – riscossione coattiva

La delega presentata tramite l’apposito modulo avrà una validità di sei mesi.

La delega da parte di persone fisiche e altri soggetti (enti, fondazioni, associazioni, condomini, ecc.) può essere presentata anche con la relativa richiesta, in diversi modi:

  • tramite email all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se si è titolari di una casella PEC, all’indirizzo PEC: se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3° piano.

La delega da parte di imprese e professionisti può essere presentata anche con la relativa richiesta, esclusivamente:

Per ulteriori informazioni

  • Servizio telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
  • Accesso al pubblico, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:50 alle ore 11:50 e il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

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