Tassa automobilistica provinciale

La tassa automobilistica dal 1983 è una tassa di proprietà e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Provincia autonoma/Regione in cui hanno la residenza anagrafica.

Per i veicoli ultratrentennali la tassa invece non è dovuta per effetto dell’iscrizione al PRA, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche: si tratta di una tassa di circolazione.

Dal 1998 per autovetture, motocicli, autoveicoli ad uso specifico o speciale, autobus, la tassa automobilistica è corrisposta in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

Nel 1999 (con la legge provinciale n. 9/1998) la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la tassa automobilistica provinciale.

Quando bisogna pagare?

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto, di regola, nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.
Esempio: se la tassa scade a dicembre il versamento corrispondente va eseguito entro il mese di gennaio.

Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2026

Scadenza bollo precedentePagamento da effettuare
Dicembre 2025dal 1° gennaio 2026al 2 febbraio 2026
Gennaio 2026dal 1° febbraio 2026al 2 marzo 2026
Aprile 2026dal 1° maggio 2026al 1° giugno 2026
Maggio 2026dal 1° giugno 2026al 30 giugno 2026
Giugno 2026dal 1° luglio 2026al 31 luglio 2026
Agosto 2026dal 1° settembre 2026al 30 settembre 2026
Settembre 2026dal 1° ottobre 2026al 2 novembre 2026

La prima tassa automobilistica per un veicolo di nuova immatricolazione deve essere pagata entro i seguenti termini:

  • entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione; in caso di pagamento ritardato, ma non oltre il mese successivo all'immatricolazione, non sono dovute sanzione ed interessi;
  • entro l'ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione, se la stessa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese in corso.

Il mese di immatricolazione deve comunque essere pagato per intero (anche se l'immatricolazione è avvenuta l'ultimo giorno del mese).

Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose da 36 kW in poi, il primo pagamento va effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre, immediatamente successiva agli otto mesi precedenti e per un massimo di dodici mesi.

Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose fino a 35 kW il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio, immediatamente successiva ai sei mesi predetti e per un massimo di dodici mesi.

Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" da 36 kW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva.

Per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" fino a 35 kW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva.

Per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri veicoli speciali, per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, il pagamento va effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva.

Per i motocicli il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio, immediatamente successiva e per un massimo di 12 mesi.

Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo per il periodo che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

Per i veicoli usati (sia nel caso di acquisto da un privato, che presso un rivenditore autorizzato) con bollo del veicolo acquistato in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente va sempre collegato alla scadenza del bollo precedente, ed il versamento deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
Se il veicolo viene acquistato presso un rivenditore autorizzato (concessionario auto), che ha preso in carico il veicolo per la rivendita ed ha attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, per stabilire la periodicità ed il relativo dovuto, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi. La data di riferimento è quella in cui è avvenuta la rivendita del veicolo (cioè la data di autentica della dichiarazione di vendita). Il primo pagamento si esegue entro lo stesso mese.

Che cos'è

Nel mese di pagamento della tassa automobilistica, Alto Adige Riscossioni, in collaborazione con ACI, invia gratuitamente un "Avviso di scadenza" ai contribuenti, persone fisiche intestatarie di autovetture e motocicli, veicoli per i quali il pagamento della tassa avviene per 12 mesi.

Attenzione: Il mancato ricevimento dell’avviso di scadenza non esonera dal pagamento della tassa.

Modalità di ricevimento

L’avviso di scadenza è inviato al domicilio del contribuente tramite posta ordinaria.

Avviso di scadenza tramite email e SMS – Servizio "Ricorda la scadenza"

I contribuenti che desiderano ricevere, in prossimità delle scadenza di pagamento della tassa automobilistica, un promemoria tramite l’invio di una e-mail e di un sms al posto dell’avviso di scadenza cartaceo, possono avvalersi del servizio "Ricorda la scadenza" accessibile dai Servizi online di questo sito.

La tassa sulla circolazione di prova va corrisposta entro il mese di gennaio di ogni anno, se la targa prova è stata rilasciata nell’anno precedente.

Al primo rilascio della targa va corrisposta entro il mese stesso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale myCIVIS. Il pagamento può essere effettuato online su ePayS.

Quanto si deve pagare?

Le tariffe per il pagamento della tassa automobilistica provinciale relative alle autovetture sono riportate sulle pagine PDF scaricabili cliccando il seguente link:

Tariffe

Esempio:
Per un’autovettura con 120 kW di potenza, classe Euro 3, l’importo annuale da pagare sarà di:
100 kW x 2,43 € = 243,00 €
20 kW x 3,65 € = 73,00 €
L’importo da corrispondere sarà quindi pari a 316,00 € (243,00 € + 73,00 €).

Le tariffe per il pagamento della tassa automobilistica provinciale relative ai motocicli sono riportate sulle pagine PDF scaricabili cliccando i seguenti link:

Tariffe

Esempio:
Per un motociclo con 20 kW di potenza, classe Euro 2, l’importo annuale da pagare sarà di: 18,90 € + (20 kW x 0,90 €).
L’importo da corrispondere sarà quindi pari a 36,90 € (18,90 € + 18,00 €).

Data la complessità delle attuali disposizioni ministeriali che disciplinano il pagamento del bollo auto dei veicoli adibiti al trasporto di cose si invitano i contribuenti interessati, al fine del corretto pagamento del tributo, a rivolgersi, muniti della carta di circolazione, presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto del Consorzio Sermetra abilitate.

È possibile in ogni caso scaricare i tariffari relativi a tale categoria di veicoli, in formato PDF, cliccando il seguente link:

Tariffe

Le tariffe riferite alla tassazione integrativa per la massa rimorchiabile sono riportate sulla pagina PDF scaricabile cliccando il seguente link:

Tariffe

Ai sensi dell’art. 8-ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9 dal 1° gennaio 2007 sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 6 (sei) tonnellate.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli riconosciuti di interesse storico e collezionistico beneficiano di una riduzione tariffaria della tassa automobilistica pari al 50%. Il veicolo deve essere in possesso di un certificato di rilevanza storica e collezionistica, rilasciato da uno dei seguenti enti: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il certificato di storicità deve essere annotato sulla carta di circolazione ovvero sul documento unico di circolazione e proprietà entro la scadenza di pagamento della tassa automobilistica.

Per l’annotazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica sul documento di circolazione del veicolo, è possibile rivolgersi ad una Agenzia di pratiche automobilistiche presenti sul territorio provinciale, oppure, in alternativa, allo Sportello della Ripartizione provinciale Mobilità situato in via Sigismund Schwarz 40 (presso il Centro provinciale revisione veicoli). La documentazione necessaria per l’annotazione del certificato di rilevanza storico e collezionistica sul documento di circolazione è la seguente: documento di circolazione (carta di circolazione o documento unico); certificato di rilevanza storico e collezionistica in originale; documento d’identità in corso di validità.

In presenza di tali requisiti la riduzione viene applicata in automatico. Qualora il veicolo sia privo di tale certificato oppure quest’ultimo non sia stato annotato entro il menzionato termine, la tassa è dovuta in misura intera.

Veicoli di almeno 30 anni di età (tassa di circolazione)

Per i veicoli di almeno 30 anni di età (dall’immatricolazione o dalla costruzione) è dovuta la tassa di circolazione nella misura annua fissa di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

Termini di pagamento

La tassa di circolazione deve risultare già versata nel momento in cui il veicolo si trova a circolare sulla pubblica strada, anche per un solo giorno. Trattandosi di tassa di circolazione, diversamente da quanto avviene per la tassa automobilistica provinciale di proprietà, il documento attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere esibito agli organi preposti al controllo della circolazione stradale.

Avviso importante

Gli autocarri e gli altri veicoli ad uso professionale sono esclusi dall’agevolazione.

Per le sotto indicate tipologie di veicoli, la riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i kW o CV:

  • 75% per autoveicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose e per autovetture, alimentati esclusivamente a GPL o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n. 91/441 CEE, 91/542 CEE e successive modifiche.
  • 75% per autovetture azionate con motore elettrico; questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale di cui all'art. 20 T.U. 39/1953.
  • 75% per autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
  • 50% per autovetture a noleggio di rimessa con conducente.
  • 40% per autovetture adibite a scuola guida.
  • 33,33% per autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea.
  • 20% per autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo o pari o superiore a 12 tonnellate muniti, all'asse (o assi motore), di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente.

Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura di pozzi neri

Per quanto concerne tali veicoli, al fine di individuare la tariffa dovuta, deve essere ridotta del 50% la portata risultante dalla carta di circolazione (questa riduzione non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso complessivo pari o superiore alle 12 tonnellate).

Dove si può pagare?

Delegazioni A.C.I. e agenzie di pratiche automobilistiche presenti sul territorio provinciale

Agenzie di pratiche automobilistiche

La tassa automobilistica della provincia di Bolzano può essere pagata anche presso le seguenti agenzie: lista.

Poste

Il pagamento postale della tassa auto avviene in modalità telematica con il collegamento diretto degli sportelli all’archivio provinciale dei veicoli.

Tabaccherie

Anche le tabaccherie abilitate alla riscossione della tassa automobilistica sono collegate all'archivio elettronico provinciale dei veicoli, pertanto l'operazione di pagamento è semplice, rapida e sicura.

Altri metodi di pagamento: è possibile pagare presso altri enti che hanno attivato il servizio (ad. es. supermercati, farmacie, ecc.).

Cosa fare se...

Tutte le informazioni relative ai rimborsi dell’imposta automobilistica e il modulo per richiedere il rimborso presso i Servizi di Alto Adige riscossioni sono disponibili sul portale myCIVIS al seguente link: Rimborso tassa automobilistica provinciale.

In caso di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.
La legge 472/97, art.13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro le determinate scadenze come indicato a questo link.

Esenzioni

Nei casi previsti è possibile scaricare i moduli per la richiesta di esenzione fiscale in formato PDF nella sezione Moduli di questo sito.

Può trovare tutte le informazioni relative alle esenzioni per disabili e scaricare il modulo per presentare la domanda ad Alto Adige Riscossioni sul portale myCIVIS, accedendo tramite il seguente link.

Tutte le informazioni relative all’esenzione dall’imposta per i veicoli il cui intestatario è un’associazione senza scopo di lucro, nonché il modulo per richiedere l’esenzione presso Alto Adige Riscossioni, sono disponibili sul portale myCIVIS al seguente link: link.

Dal 1° gennaio 2022 i rivenditori per poter beneficiare della sospensione del pagamento della tassa automobilistica dovranno unicamente trascrivere al PRA tutti gli atti di vendita dei veicoli destinati alla rivendita, entro 60 gg dalla data della firma dell’atto stesso, tramite la c.d. “minivoltura”. Se la trascrizione avviene in maniera tempestiva entro il mese di pagamento della tassa, l’esenzione decorre già dal mese stesso. Con la nuova normativa la sospensione si attiverà automaticamente, consentendo l’eliminazione definitiva dell’onere per il rivenditore di comunicare alla PAB l’elenco dei veicoli per i quali è richiesta la sospensione dell’obbligo tributario, nonché l’abolizione del costo previsto a loro carico dalla disciplina statale per il riconoscimento della sospensione (c.d. diritto fisso).

Attenzione: solamente nel mese di gennaio 2022 (entro il 31/01/2022) dovrà essere inviata ancora la consueta ed ultima richiesta di sospensione, pagando il relativo “diritto fisso”, con riferimento ai veicoli movimentati nell’ultimo quadrimestre 2021.

Informazioni più dettagliate nella circolare illustrativa al seguente link: Circolare illustrativa.

A partire dal 1° gennaio 2022 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli di nuova immatricolazione ad alimentazione ecosostenibile (alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, ibrida elettrica e termica, a benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno) tengono conto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e non sono più concesse in caso di potenza massima del motore superiore a 185 kW:

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera
1 – 30 g/km60
31 – 60 g/km36
61 – 95 g/km24
96 – 135 g/km12
136+0

Gli autoveicoli alimentati esclusivamente ad idrogeno beneficeranno di 60 mesi di esenzione.

I veicoli esclusivamente elettrici, per i quali le esenzioni sono disciplinate dalla legge statale, continueranno a beneficiare di 60 mesi di esenzione.

Le riduzioni tariffarie già previste per alcune categorie di veicoli con alimentazione ecologica rimangono in vigore anche dopo la scadenza del periodo di esenzione.

A partire dal 1° gennaio 2025 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli di nuova immatricolazione ad alimentazione ecosostenibile (alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, ibrida elettrica e termica, a benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno) tengono conto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e non sono più concesse in caso di potenza massima del motore superiore a 185kW:

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera
1 – 30 g/km60
31 – 60 g/km36
61 – 95 g/km24
96 – 115 g/km12
116+0

Gli autoveicoli alimentati esclusivamente ad idrogeno beneficeranno di 60 mesi di esenzione.

I veicoli esclusivamente elettrici, per i quali le esenzioni sono disciplinate dalla legge statale, continueranno a beneficiare di 60 mesi di esenzione.

Le riduzioni tariffarie già previste per alcune categorie di veicoli con alimentazione ecologica rimangono in vigore anche dopo la scadenza del periodo di esenzione.

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 prevede per autoveicoli e motocicli nuovi, azionati da motore elettrico, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo di cinque anni.
Terminata l'esenzione quinquennale, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto ad un quarto.

Dal 1 gennaio 2025 gli autoveicoli e motocicli, azionati da motore elettrico o a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 5 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, ai sensi dell’art 7/quater, comma 2 LP N. 9 del 11/08/1998. Terminata l'esenzione quinquennale, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto ad un quarto.

Agenzia delle entrate -  Addizionale erariale sulle tasse automobilistiche "superbollo"

Il servizio di calcolo del bollo e del superbollo consente di conoscere l’importo della tassa automobilistica regionale/provinciale da versare, e dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (quando dovuta).
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Per informazioni sull’imposta automobilistica, è possibile rivolgersi anche a:

Assistente alla consulenza – avvia il servizio di consulenza

ACI – Unità territoriale Bolzano

Via Della Mendola 19/A

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