Tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento, dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo o dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Scadenze

Il tributo deve essere versato alla Provincia autonoma di Bolzano entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni di deposito:

  • per il 1° trimestre entro il 30 aprile
  • per il 2° trimestre entro il 31 luglio
  • per il 3° trimestre entro il 31 ottobre
  • per il 4° trimestre entro il 31 gennaio

Dichiarazione annuale

Entro il mese di gennaio i gestori di discarica devono presentare ad Alto Adige Riscossioni Spa una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive di rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti effettuati.
Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni possono essere richiesti ad Alto Adige Riscossioni Spa oppure scaricati da questo sito.

La dichiarazione annuale deve essere trasmessa via PEC.

Costi

La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate su appositi registri.
L'ammontare del tributo è fissato con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per unità di misura dei rifiuti conferiti. In caso di mancata determinazione entro detto termine si intende prorogata la misura vigente.

Le tariffe attualmente in vigore sono quelle previste dalla Delibera della Giunta Provinciale 26 marzo 2001, n. 867.

Sanzioni amministrative

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, nella misura indicata all' art. 5 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 3, nei casi di:

  • omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica;
  • omessa, infedele o ritardata presentazione della dichiarazione;
  • esercizio dell'attività di discarica abusiva.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica, invece, una sanzione nella misura prevista dall'art. 21 octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

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